Segue dalla prima parte
Come dicevo, la riforma introduce due diversi procedimenti legislativi, due solamente. Scopriamo quali sono.
Il primo riguarda le leggi bicamerali, ovvero le leggi che devono essere approvate da entrambe le Camere esattamente come avviene oggi con tutte le leggi. Sono in tutto quattordici, le quali vengono individuate dall’art. 70, il quale a sua volta dice esattamente quali sono. Ecco perché è così lungo e preciso nell’individuarle: per non creare ambiguità e conflitti interpretativi.
Sono tutte quelle leggi che vengono approvate o cambiate molto raramente: leggi costituzionali, leggi su minoranze linguistiche, leggi su referendum, leggi su organi e funzioni fondamentali degli enti locali, leggi sulla partecipazione e attuazione delle politiche dell’Unione Europea, leggi sull’elezione dei senatori, leggi che disciplinano l’intervento sostitutivo del governo nei confronti di regioni ed enti locali, leggi che disciplinano i principi del sistema elettorale regionale, e alcune altre considerate, appunto, “di sistema”. Queste leggi potranno essere modificate solo seguendo la procedura bicamerale e non troveremo più, quindi, leggine sugli organi di governo o sul sistema elettorale dei comuni nascoste nelle pieghe della legge finanziaria o di qualche decreto legge. Mai più.
Il secondo procedimento invece riguarda la sola Camera dei deputati. Tutte le leggi approvate dalla Camera, però, devono essere trasmesse al Senato, che può decidere se e quali intende approfondire. Il Senato, tuttavia, non può paralizzare la Camera tenendole nei cassetti in eterno: ha trenta giorni di tempo per valutarle e decidere se tradurle in proposte di modifica. La Camera, a quel punto, può anche riapprovare il testo della legge senza accoglierle, ma il Senato ha comunque adempiuto al suo scopo di controllore. Poi ci sono alcuni aspetti del procedimento che riguardano le varianti minime, come per esempio le leggi che il governo propone quando vuole far valere la “clausola di supremazia” o di salvaguardia. Anche in questo caso la Camera può superare le modifiche approvate dal Senato, ma potrà farlo solo votando a maggioranza assoluta.
Vedete confusione in queste procedure? qualche caotica moltiplicazione dei procedimenti? qualche rischio di conflitto tra le Camere? No, non ne trovate. Perché solamente le 14 leggi bicamerali dovranno avere il consenso del Senato, ma il Senato esaminerà tutte le leggi approvate dalla Camera.
È chiaro che il Senato non potrà più impedire l’approvazione delle leggi, ma è altrettanto chiaro che la funzione legislativa del Senato non verrà affatto sminuita come dicono i critici della riforma. La capacità e la rilevanza politica del Senato sta nella propria autorevolezza di far pesare il proprio parere nelle decisioni di Camera e Governo, di conseguenza dovrà scegliere con più attenzione quali leggi modificare e rimandare alla Camera. Con la riforma, le regioni e i comuni possono esprimere pareri e perplessità prima che la legge completi l’iter legislativo, quindi prima che venga approvata. Oggi, regioni e comuni possono opporsi ad una legge solamente dopo la sua approvazione e solo impugnandola davanti alla Corte Costituzionale. Con questa procedura si riducono enormemente i contenziosi Stato-Regioni-Enti locali.
Per snellire la burocrazia e velocizzare l’iter legislativo, non era meglio sopprimere definitivamente il Senato e lasciare solo la Camera a legiferare? È questa la domanda che ci poniamo tutti. La risposta è: sì, certo. Però, durante le fasi di studio della riforma, si è cercato di attenersi alle richieste non solo dei giuristi (saggi) che hanno redatto il primo documento durante il governo Letta, si è lasciato soprattutto come incipit l’idea iniziale dei nostri Padri Costituenti: una Camera che guarda gli interessi nazionali e una Camera che guarda gli interessi delle regioni.
In quasi tutte le democrazie occidentali vige il bicameralismo, ma solamente in Italia vige un bicameralismo perfettamente paritario in cui non è minimamente contemplato che nei procedimenti legislativi partecipino regioni e comuni, cioè chi effettivamente dovrà poi mettere in pratica quelle leggi. La Costituzione attuale non si preoccupa di sapere in anticipo se l’applicazione delle leggi risulterà effettivamente possibile, se i costi sono correttamente stimati o se i tempi sono congrui e le procedure fattibili. La Costituzione dice cosa fare senza spiegarne il come, perché dovrebbero essere i regolamenti parlamentari a stabilire il metodo. Ma purtroppo, e lo ripeterò fino allo sfinimento, non ci troviamo degli statisti in Parlamento.
Questa procedura ci costa un sacco di soldi e di tempo e spiega perfettamente il motivo per cui in Italia assistiamo ad un contenzioso record tra regioni e Stato: lo Stato impone obblighi, vincoli e adempimenti agli enti locali senza alcuna forma di partecipazione; le periferie rispondono contestando le violazioni di attribuzione lasciando le leggi inapplicate. Inoltre, quando una regione impugna una legge, quella stessa norma resta in vigore fino alla sentenza della Corte costituzionale, l’anno dopo. E se la Corte accoglie il ricorso, gli effetti della legge in vigenza verranno cancellati. Provate solo a immaginare le conseguenze e il prezzo che noi cittadini siamo costretti a pagare.
Naturalmente questa riforma non risolve i grandi problemi del nostro ordinamento legislativo. Però verrà consolidato il principio che la Costituzione, da sola, non può assolutamente dettare il funzionamento dei meccanismi istituzionali: bisogna che i nostri parlamentari diventino più responsabili; che Stato, regioni e comuni collaborino insieme per approvare le leggi, perché le leggi non servono ai saggi, agli esperti o ai costituzionalisti; le leggi non le scrivono i saggi, gli esperti o i costituzionalisti. Le leggi le fa il Parlamento. E un Parlamento composto anche da esponenti locali sarà un Parlamento che legifera per le periferie e per il centro.
Se il 4 dicembre passa il referendum, favorirà una svolta che attendevamo da decenni ed aprirà la strada all’evoluzione futura. Molto si dovrà fare, ma questa riforma ci consente di lasciarci finalmente alle spalle i difetti e le conseguenze negative del procedimento legislativo che abbiamo ereditato dal passato.
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