COSTI DELLA POLITICA
Art. 1
(Equiparazione remunerativa Italia-Europa)
Ad esclusione del Presidente della Repubblica, a partire dalle prossime elezioni, nomine e rinnovi, i compensi pubblici erogati a qualsiasi titolo politico o di pubblico servizio, ed a qualsiasi livello, tanto centrale quanto regionale, provinciale o comunale, non possono superare quelli erogati per i corrispondenti titoli europei.
Il rapporto di corrispondenza è definito, all’interno dell’area dell’euro, da un’Alta Commissione onorifica e gratuita presieduta dal Presidente dell’ISTAT e dagli ex Presidenti dell’ISTAT, integrata da esperti di chiara fama.
Art. 2
(“Auto blu”)
La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.
Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
Le auto ad oggi in uso possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
Art. 3
(“Aerei blu”)
I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio.
Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzati, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e resi pubblici, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.
Art. 4
(Benefits e vitalizi)
Escluso il Presidente della Repubblica, dopo la scadenza dell’incarico nessun titolare di incarichi pubblici, anche elettivi, può continuare a fruire di benefici come pensioni, vitalizi, auto di servizio, locali per ufficio, telefoni, etc. attribuiti in ragione dell’incarico.
Art. 5
(Riduzione dotazioni)
Ad esclusione della Presidenza della Repubblica, i trasferimenti per dotazioni finanziarie a Senato, Camera, Organi costituzionali o con rilevanza costituzionale, Organi di autogoverno, Autorità indipendenti e simili sono ridotti del….
Art. 6
(Partiti politici)
A partire della prossima legislatura, il finanziamento ai partiti è ridotto del….
I rimborsi per le spese elettorali sono comunque erogati in proporzione alla durata della legislatura.
Art. 7
(Election day)
Nella logica dell’election day, a decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali e referendarie sono accorpate in un unico fine settimana.
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